Annotazioni e trascrizioni su atti di stato civile

Cos'è

In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio.

L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli dell’anagrafe del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.

Nel caso di divorzio, l’ufficiale di stato civile - oltre a predisporre la proposta di annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio - provvede anche all'effettuazione della proposta di annotazione a margine dell'atto di nascita degli sposi (se nati a San Marzano sul Sarno) e della comunicazione (se nati in altro Comune); predispone altresì lettera per variazione anagrafica di stato civile alle anagrafi di residenza degli ex coniugi.
Dopo aver effettuate le annotazioni di competenza, si invia assicurazione di avvenuto adempimento alla cancelleria del tribunale e/o al notaio che avevano inviato l'atto.
A seguito di queste procedure il cambiamento inerente lo stato civile dello sposo e della sposa viene correttamente riportato sia nelle certificazioni di stato civile che in quelle di anagrafe.

Trascrizioni di sentenze di divorzio statuite nei Paesi dell'Unione europea:
La documentazione relativa alla trascrizione di un atto di divorzio statuito all'estero è semplificata e segue quanto stabilito dal regolamento CE n. 2201/2003. Il regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione e dalla traduzione dell'atto.

Trascrizioni di divorzi avvenuti all'estero:
Le sentenze di divorzio o di annullamento avvenute all'estero, per avere efficacia nello Stato italiano, devono essere trascritte nei registri dello stato civile italiano, la competenza a ricevere l'atto è disciplinata nell'articolo 17 del Regolamento dello Stato civile (DPR 396/2000)
La richiesta di trascrizione può essere trasmessa direttamente dall'interessato o tramite il Consolato Italiano all'estero. Sarà compito dell'interessato far pervenire l'atto al consolato per l'inoltro all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

Normativa: Legge 898/1970. Codice Civile art. 149 e segg. (Capo V) 159 e segg. (Capo VI) DPR 396/2000

 


Accedere al servizio

Trascrizioni di divorzi avvenuti all'estero:

In caso di richiesta dell'interessato all'ufficiale dello stato civile la documentazione da presentare è la seguente:
a) istanza di trascrizione contenente quanto stabilito dall'articolo 64 della legge 218/1995, e debitamente sottoscritta;
b) originale della sentenza, debitamente tradotta e munita di legalizzazione o di apostille(salvo le esenzioni previste da convenzioni internazionali).

 

Utilità

torna all'inizio del contenuto