L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Le domande si presentano, entro il 31 luglio degli anni dispari, presso l'ufficio elettorale per il tramite PEC o gli sportelli del Protocollo Generale
La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 Legge 287/51.