Definizione Agevolata delle Entrate Comunali (cd. Rottamazione Quater)
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11 luglio 2023 è stato approvato il Regolamento che disciplina la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, anche di natura tributaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56.
Tale provvedimento consente ai contribuenti, destinatari degli atti definibili in maniera agevolata, di veder estinti i propri debiti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione.
Sono definibili i debiti:
a) contenuti in Ingiunzioni Fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2022;
b) contenuti in Avvisi di Accertamento Esecutivi di cui alla Legge 160/2019 divenuti esecutivi alla data dal 30 giugno 2022 (atti per i quali sono decorsi i termini di impugnazione e per i quali non è intervenuto il pagamento integrale, richiesta di rateizzo e impugnazioni dinanzi al competente giudice).
Gli atti di cui sopra possono essere definiti sia nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente e sia in caso di affidamento in carico ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/1997.
Il perfezionamento della Definizione Agevolata, che può riguardare anche il singolo debito incluso all'interno di un accertamento esecutivo e/o ingiunzione fiscale, comporta:
a) per gli Avvisi di Accertamento Esecutivi, l'estinzione delle somme relative alle sanzioni, agli interessi compresi qualli maturati ai sensi dell'art. 1 comma 802 L. 160/2019, ed agli oneri di riscossione compresi quelli di cui all'art. 1 comma 803 lettera a) della medesima Legge;
b) per le Ingiunzioni Fiscali, comprese quelle che contengono sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada di cui il D. Lgs. 285/1992, l'estinzione degli interessi inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 della L. 689/1981 e alle somme maturate a titolo di aggio.
Sono esclusi dalla definizione agevolata:
a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 ;
b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
La procedura di adesione alla Definizione Agevolata prevede:
I) Richiesta prospetto informativo: il Contribuente richiede, entro il 15 ottobre 2023, l'estratto della posizione debitoria relativamente ai debiti che possono essere oggetto del provvedimento di definizione agevolata;
II) Comunicazione prospetto informativo: il Comune comunica, entro il termine di quindici (15) giorni, al contribuente l'ammontare delle pendenze che possono essere definite in maniera agevolata. Con la presente comunicazione, il Comune, comunica anche l'eventuale diniego totale e/o parziale alla richiesta di definizione;
III) Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata: il Contribuente manifesta, entro il 6 novembre 2023, al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata fornendo apposita dichiarazione nella quale indicherà:
a) i carichi per i quali richiederà il beneficio della definizione;
b) la comunicazione di elezione del proprio domicilio fisico e/o digitale;
c) il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento;
d) l'assenza di contenzioso in atto o l'impegno alla rinuncia dell'eventuale contenzioso in essere per gli atti oggetto della definizione;
IV) Comunicazione prospetto riepilogativo: il Comune comunica, entro il giorno 31 gennaio 2024, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate e il relativo prospetto di riepilogo.
N.B. E' consigliato richiedere il prospetto informativo con largo anticipo così da non appesantire le attività dell'ufficio a ridosso della scadenza (06/11/2023). Qualora il contribuente sia a conoscenza di tutti gli elementi relativi ai debiti definibili, la mancata richiesta del prospetto informativo, non arreca alcun pregiudizio sulla concessione del beneficio richiesto.
Con la presentazione della richiesta di adesione:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il versamento delle somme dovute può avvenire:
a) in unica soluzione entro il 30 giugno 2024;
b) in maniera rateale in un numero massimo di n. sedici (16) rate trimestrali con la prima scadenza il 31 marzo 2024 e le successive rate aventi scadenze 30 giugno/30 settembre/31 dicembre (alle rate vengono applicati gli interessi a partire dal 01 aprile 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 802 L. 160/2019).
La definizione non produce i propri effetti e pertanto riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativamente alle attività di recupero delle somme oggetto di dichiarazione, quando per la rata unica, ovvero per una delle singole rate previste dal piano di rateizzo, non vi sia:
a) pagamento integrale;
b) pagamento insufficiente;
c) tardivo versamento (con un ritardo superiore a sette (7) giorni).
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Definizione Agevolata con pagamenti parziali
Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dal presente regolamento. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Definizione Agevolata con rateizzazioni in corso
Nel caso in cui la richiesta di adesione riguarda somme oggetto di rateizzazione la determinazione delle somme dovute:
a) non terrà conto delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che saranno definitivamente acquisite e non potranno essere rimborsate;
b) le somme versate relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, saranno definitivamente acquisite e non potranno essere rimborsate.
La presentazione della domanda di adesione comporta la sospensione, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
Il pagamento della prima rata e/o dell'unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca precedentemente accordata eventualmente ancora in essere.
Definizione Agevolata con accordi o piani del consumatore
Sono definibili i debiti rientranti nelle procedure di accordo ( capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3) o piano del consumatore ( parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Definizione Agevolata con procedure cautelari ed esecutive in corso
Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
Definizione Agevolata con contenzioso in corso
Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.