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6 Novembre 2023

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARZANO SUL SARNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA

AVVISA CHE

In esecuzione della determinazione n. 103 del 06.1.2023, questa Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato, aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, senza limitazione di numero di partecipanti, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 lettera e del d.lgs 36/2023, da svolgersi per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, favorendo la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice

Comune di San Marzano sul Sarno

Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice

Settore Sicurezza Urbana – – Tel. 081956767 – Fax 0815189428 –  Posta elettronica certificata : poliziamunicipale.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu

Responsabile Unico del progetto

dott. Gennaro Perulli poliziamunicipale.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu

  1. PATTI E CONDZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. .1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, mediante l’utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore, per un periodo di 5 anni (cinque), per un importo complessivo presunto di 139.999,00 oltre  I.V.A. al 22%.

Il servizio dovrà essere eseguito presso una struttura, che abbia la destinazione di rifugio, con apposito ambulatorio, munita di autorizzazione all’espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia, (Legge Regionale 11 aprile 2019 n.3 nonché del successivo regolamento d’attuazione n. 1 del 02.02.2021 – Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo).

Laddove la struttura della ditta aggiudicatrice fosse allocata al di fuori del territorio di competenza dell’ASL SA, la ditta dovrà, a proprie spese, provvedere all’immediato recupero dei cani e trasporto dei cani randagi presso un luogo individuato dall’ASL SA, nel territorio di competenza.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL SA,  una volta catturati i cani randagi  dovrà sottoporli alle visite e ai preliminari accertamenti di rito, nonché ad operazioni di tatuaggio ed interventi sanitari profilattici dalla U.O. Veterinaria dell’ASL Dipartimentale.

Il successivo trasferimento presso il rifugio della Ditta Appaltatrice verrà effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale se la ditta fosse ricadente sul territorio di competenza di quest’ultima azienda. Altrimenti dovrà essere cura dell’Appaltatore provvedere all’immediato recupero dei cani presso il sito ed il luogo indicato dall’Azienda Sanitaria Locale,

L’importo pagato all’aggiudicatario sarà commisurato all’effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell’importo giornaliero stabilito per tipologia di cane così come indicato da Regolamento Regionale, che consente l’aggiudicazione dell’appalto.

Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura, all’atto dell’avvio della gara.

Art. .3

DURATA

L’ Affidamento avrà una durata di 5 anni a decorrere dal 1.1.2024, purché la spesa sostenuta  non superi l’importo di € 139.999,99, oltre iva, trattandosi di contratti di importo inferiore alle soglie europee (€140.000,00), il contratto si intenderà automaticamente risolto al raggiungimento della soglia europea di cui sopra.

Art. .3

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.

Il costo presunto del servizio per l’affidamento, inteso come calcolo dell’importo stimato dell’appalto pubblico per anni cinque è il seguente:

Giorni di gestione del servizio Numero medio di animali da custodire  Costo medio per animale Importo stimato dell’appalto Importo arrotondato per eccesso
                   1.825 15 € 4.5 € 123.187,50 € 139.999,00

Art. .3

 SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente capitolato, sotto pena di rescissione del contratto, con conseguente perdita di cauzione.

Art. 4

 REQUISITI GESTIONALI DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’operatore economico dovrà essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, ovvero la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Il canile deve essere stato realizzati e riqualificato, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

  1. a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
  1. b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
  1. c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all’isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
  1. d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
  1. e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un’area minima totale di:

1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;

2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;

3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;

4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;

  1. f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un’area in terra battuta;
  1. g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
  1. h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un’adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
  1. i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1., rubricato “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo)”, devono essere previsti, altresì,:

  1. ampi recinti per il soggiorno dei cani costituti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una “zona coperta”, di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una “zona scoperta”;
  2. zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori;
  3. distribuzione degli spazi a disposizione degli animali nei box singoli e multipli (area coperta, area scoperta e area in terra battuta) debitamente proporzionata e idonea a garantire il medesimo stato di benessere dell’animale sia nelle zone di ricovero coperte che in quelle scoperte;
  4. box o recinti multipli facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami e realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona;
  5. zona adibita al ricovero dei cuccioli, distinta in box per quarantena e box per degenza ordinaria, separata da quella dove sono ospitati i soggetti adulti. Ricoveri adeguatamente attrezzati e riscaldati, anche con l’utilizzo di lampade a raggi infrarossi;
  6. aree adibite alla sgambatura dei cani, nella misura minima del 15% della superficie adibita al ricovero anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei consentire il sufficiente movimento degli stessi.

Il canile  deve garantire le seguenti caratteristiche di gestione:

  1. a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un’apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L’orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all’ingresso della struttura;
  1. b) nell’ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell’eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
  1. c) nell’ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
  1. d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l’accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
  1. e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;
  1. f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1., rubricato “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo)”, devono essere previsti, altresì,:

  1. a) accesso in ogni momento per i controlli contabili – amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante, nonché ai Servizi Veterinari della A.S.L. competente territorialmente per le verifiche di competenza;
  1. b) trasmissione al Comune appaltante, con cadenza mensile, della reportistica degli animali ricoverati, con l’indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo;
  1. c) comunicazione tempestiva, mediante la modulistica regionale in uso, al Comune committente, al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all’A.S.L. di competenza del territorio ove è ubicato il canile, di qualsiasi movimentazione relativa a eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti.

Il titolare del canile deve dimostrare l’affidamento, con regolare contratto, della direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. La tenuta di un registro delle presenze del direttore sanitario o dell’eventuale sostituto.

Il titolare del canile, segnala per iscritto al servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente:

  1. a) il trasferimento di proprietà e l’adozione del cane entro cinque giorni dall’evento;
  1. b) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall’evento;
  1. c) il decesso del cane, entro tre giorni dall’evento e trasmettono idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa, certificato di sepoltura o cremazione, secondo le vigenti norme. (2)

Il titolare del canile deve essere fornito di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d’ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1., rubricato “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo)”, il titolare del canile deve assicurare seguenti requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive:

  1. a) Direzione Sanitaria operante all’interno del canile affidata ad un medico veterinario libero professionista, che attesta con firma su apposito registro la presenza all’interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana e assicura in ogni caso la pronta disponibilità. In caso di assenza o impedimento prolungato è assicurata la presenza di un sostituto;
  1. b) identificazione degli animali in ingresso mediante il lettore per microchip e, qualora privi di trasponder, applicazione immediata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrazione nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione;
  1. c) scheda sanitaria individuale, corredata da foto e compilata con i seguenti dati: numero del microchip e del box, data di ingresso, anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), data di sterilizzazione, aggiornamenti relativi alle eventuali cure in corso, firmate dal Direttore Sanitario;
  1. d) registrazione del cane sul registro di carico-scarico di cui al comma 8 dell’articolo 11 della Legge;
  1. e) profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;
  1. f) profilassi vaccinale, obbligatoria per cimurro, parvovirosi e leptospirosi, in tutti i cuccioli e soggetti adulti, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice.

Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di alimentazione:

  1. a) somministrazione di cibo ai cani adulti in uno o due pasti giornalieri e ai cuccioli almeno in due pasti giornalieri;
  1. b) contenuto in proteine del mangime secco e densità calorica media non inferiore alle percentuali riportate in tabella, completo, bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, appetibile e fornito nel quantitativo secondo le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

Contenuto in proteine

CANI    Taglia piccola e media   Taglia grande e gigante

Cuccioli               27 % proteine     29 % proteine

Adulti   23 % proteine     23 % proteine

Densità calorica media

Cucciolo              kcal/kg 3700

Cane adulto       kcal/kg 3800

Senior   kcal/kg 3500

Cane convalescente         kcal/kg 3500

  1. c) in relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale, somministrazione di formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle;
  1. d) disponibilità di acqua potabile e fresca.

Al fine di garantire i requisiti minimi di sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi, il titolare del canile assicura i seguenti interventi sui singoli animali, sull’intera comunità e sull’ambiente:

  1. a) intervento sul singolo animale: al momento dell’ingresso del cane in canile, screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all’atto dell’ingresso;
  1. b) intervento sull’intera comunità: ogni sei mesi, diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo;
  1. c) intervento sull’ambiente: ogni mese, trattamenti ambientali da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche) con registrazione degli stessi. Ogni anno, nel periodo primavera – estate, trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente.

I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all’atto del ricovero, secondo le modalità previste dall’articolo 6. Per il cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell’animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.

Art. 5

MODALITA’ DEL SERVIZIO E CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiatura dei cani randagi sarà effettuato dall’Unità Operativa Veterinaria dell’A.S.L. su segnalazione dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Locale del Comune di San Marzano sul Sarno. Il Servizio Veterinario, all’atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale d’affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia per gli atti del predetto Ufficio Ambiente e l’altra alla struttura di ricovero.

In caso di mancata disponibilità o urgenza tale servizio dovrà essere garantito a cura e spese della ditta affidataria. Gli interventi di trasporto, qualora richiesti alla ditta aggiudicataria, dovranno essere espletati entro la giornata stessa, se la chiamata avviene di mattina, ovvero entro la mattinata del giorno seguente, qualora la richiesta venga effettuata nelle ore pomeridiane. Tale servizio dovrà, comunque, essere eseguito con l’impiego di un idoneo automezzo, appositamente attrezzato per il trasporto dei cani accalappiati, fornito di cassoncino di lamiera, con apposita apertura a fessura o circolare, atto a contenere cani in comparti distinti.

I cani affidati alla ditta appaltatrice dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati:

  • La data di inizio e fine della permanenza dei cani presso la propria struttura;
  • Gli elementi atti alla loro identificazione;
  • Gli interventi sanitari eventualmente necessari;
  • Gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
  • Gli eventuali episodi morbosi.

In caso di decesso, dovrà essere indicata la data e le cause, e le carogne dovranno essere trasportate ad un inceneritore autorizzato, con il quale la Ditta aggiudicatrice dovrà dimostrare di aver stipulato, a proprie spese apposito contratto, per una durata pari a quella del presente appalto. Analogo trattamento dovrà essere previsto per i cani abbattuti, ai sensi della legge 281/91.

La Ditta Appaltatrice dovrà essere dotata di un REGISTRO di carico e scarico vidimato dalla ASL sul quale verranno riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all’atto dell’ingresso al canile ed iscritti nella BDR con le modalità indicate all’art.4 della DGRC n. 209/2014 ed in ossequio all’art.1 dell’Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008.

Il registro di carico e scarico è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio, lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.

In caso di affidamento a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno essere specificate, oltre alla data, le generalità dell’affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti di Enti a Associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, ai sensi dell’art. 9 del Disegno di legge approvato con atto di G.R.C. n. 209/2014 e pubblicato sul Burc Regione Campania n. 46 del 07/07/2014.

È nella facoltà dell’Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni, in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra, mediante veterinario convenzionato o personale appositamente incaricato.

Ferme restando le competenze del servizio veterinario dell’ASL territoriale, che dovrà assicurare l’assistenza veterinaria e gli interventi sanitari ad essa attribuiti dalle Leggi attualmente vigenti in materia, la Ditta appaltatrice dovrà comunque assicurare nel rifugio la periodica presenza di un medico veterinario, per la prestazione degli interventi che non competono all’ASL o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli Organi Istituzionali. In ogni caso, le visite al canile, da parte dei veterinari dell’ASL competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi e del veterinario convenzionato del Comune, dovranno essere consentite in qualsiasi momento. La Ditta aggiudicataria dovrà essere fornita di aree e locali destinati alla custodia dei cani, comprendenti zone recintate all’aperto e box in numero adeguato, conformemente alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente in maniera, tale che gli animali non possono arrecarsi danni tra loro.

La struttura dovrà essere dotata, altresì dei requisiti idonei, per quanto concerne gli ambienti adibiti alla preparazione dei cibi, gli ambulatori, la sala toelettatura. La Ditta appaltatrice provvederà a mantenere i cani accalappiati e sosterrà tutte le spese di gestione e quelle necessarie per l’alimentazione dei cani ospitati, con alimenti adeguati per quantità e qualità, anche in ottemperanza ad eventuali prescrizioni del Servizio veterinario o del Veterinario convenzionato. Dovranno essere assicurate, inoltre, le operazioni di pulizia giornaliera e

disinfezioni periodiche dei locali, aree, box, furgoni e attrezzature. La struttura dovrà essere in regola con i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla legislazione vigente, ivi comprese le norme che disciplinano Io smaltimento delle acque di lavaggio reflue e di tutti i rifiuti, essa assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.

Art. 6

MODALITA’ DI RICOVERO

Ogni cane all’atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria. Inoltre l’appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Responsabile del Servizio.

Art. 7

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

  1. a) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
  2. b) Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
  3. c) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
  4. d) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
  5. e) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
  6. f) Consentire in numero di 3 giorni settimanali l’accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane- ambiente e per eventuale affidamento dei cani ospitati;
  7. g) Curare la sterilizzazione degli animali;
  8. h) Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l’adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire l’adozione di almeno il 20% dei cani catturati nel Comune di San Marzano sul Sarno;
  9. i) In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di

legge, dandone immediata comunicazione all’Ufficio Ambiente e all’ASL Unità Operativa Veterinaria competente per territorio;

  1. j) Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.

L’aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari

ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:

  1. lavaggi antiparassitari;
  2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
  3. trattamento preventivo per echinococco;
  4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);

L’Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

Art. 8

AFFIDAMENTO ANIMALI

Nel caso di richiesta d’affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio; inoltre provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito internet, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi.

Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l’onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione.

Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l’accalappiamento.

Art. 9

CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO

L’Amministrazione Comunale si avvarrà del Servizio Veterinario dell’A.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

L’appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

Art. 10

CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

L’Ufficio competente, cui è demandato il controllo  sull’esatto svolgimento del servizio, potrà

assolvere i seguenti compiti:

  1. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
  2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell’appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell’Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L’avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l’obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.

Qualora ciò non avvenga l’Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

Art. 11

 COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO

AI Servizio Veterinario dell’ASL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia e dalla DGRC n. 209 del 27/06/2014 pubblicata Burc Regione Campania n. 46 del 07/07/2014.

Art. 12

PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L.

I cani catturati e consegnati all’appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.

I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.L. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all’anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della Legge vigente e della D.G.R.C. n. 209/2014.

Art. 13

CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

Il corrispettivo di affidamento, omnicomprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti per tutte le prestazioni previste, è dato dalle tariffe regionali previste dall’articolo 29 del sopra citato Regolamento Regionale, che dispone un tariffario per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili, pari ad un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all’età ed all’aggressività dei soggetti, compreso tra 3,00 a 5,00 euro più IVA, non soggetto a ribasso, ed in particolare:

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura mensile, previa verifica del corretto svolgimento del servizio e della presentazione della documentazione prescritta dalla normativa regionale.

Art. 14

PENALITA’

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione di una sanzione di Euro 50,00 per ogni giorno naturale e continuo di mancato adempimento, più al risarcimento danni in caso di sospensione od abbandono del servizio.

L’Amministrazione procede al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Il ritardato pagamento delle spettanze salariali al personale assunto in ragione del presente contratto, per un periodo superiore a due mensilità, costituirà motivo di grave inadempimento contrattuale con l’applicazione delle penalità sopra indicate, i proventi derivanti dalle penalità saranno prioritariamente destinati al pagamento degli emolumenti non versati al personale di cui sopra.

Art. 15

RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate dall’Amministrazione Appaltante, verrà inviata all’Appaltatore regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all’immediata rescissione del contratto, all’incameramento della cauzione, nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi onere  per porre rimedio alle inadempienze dell’Appaltatore.

L’irrogazione di n. 3 (tre) penalità vale come gravi irregolarità e come tale determina la risoluzione del contratto di appalto.

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

  • Fallimento dell’Affidatario o dei suoi aventi causa
  • Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute
  • Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo
  • Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione
  • Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio
  • Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio
  • Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
  • Nel caso che venga documentato Il mancato pagamento delle spettanze salariali al personale assunto in ragione del presente contratto per un ritardo superiore ai 2 mesi ;

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte dell’Affidatario delle deduzioni di discolpa.

La cauzione prestata dall’Aggiudicatario, dichiarato decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 16

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Qualora successivamente alla stipula del presente contratto, l’Ufficio territoriale competente emetta un provvedimento di informativa ostativa antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo n° 159/2011, nei confronti della ditta esecutrice, ancorché impugnato o impugnabile dinnanzi alle autorità competenti, il presente contratto sarà risolto di diritto.

In caso di comunicazione delle autorità competenti in materia sanitaria di gravi violazioni alla normativa regionale sulla corretta gestione dei canili comporterà, il presente contratto sarà risolto di diritto.

 

Art. 17

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
  2. b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  3. c) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui che vietano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione

Quando il direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 

CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e appaltatore in dipendenza del presente appalto è competente il Foro di Nocera Inferiore.

 

Art. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’impresa appaltatrice,  presta il proprio consenso  al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

 

 

Art. 20

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

  • tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento di cui al presente contratto, devono avvenire mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui sopra;
  • i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
  • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
  • ogni bonifico deve riportare il GIG;
  • la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta;
  • l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
  • le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 21

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

  1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

 

Modalità Di Presentazione Della Candidatura

L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura negoziata , ai sensi dell’articolo 49 comma 1 lettera e del d.lgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno dovrà inviare a mezzo PEC all’indirizzo protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it  la propria candidatura sottoscritta digitalmente unitamente a tutta la documentazione prescritta dal presente avviso.

Termine di ricezione delle istanze

Le istanze di partecipazione da parte degli operatori economici interessati, redatta secondo l’apposito fac-simile allegato, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2023.

Forme di pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato fino al 22.11.2023 sull’albo pretorio on-line e nell’apposita sezione news ed avvisi del sito istituzionale.

Documentazione da inviare

Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

  • il presente avviso sottoscritto per accettazione;
  • Istanza di partecipazione alla procedura negoziata , ai sensi dell’articolo 49 comma 1 lettera e del d.lgs 36/2023 per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno dichiarazione sostitutiva art. 80 comma 1 lettera da a) a g) D.Lgs 50/2016 resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 – utilizzando il modello allegato A;

Allegati

gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente manifestazione di interesse sono:

  1. Modello A – Istanza di Partecipazione;

San Marzano sul Sarno, 6 novembre 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Gennaro PERULLI

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