Diritto di voto e servizio elettorale
Cos'è
La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai Comuni, in particolare all'Ufficio elettorale, mentre al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura presente nel territorio, spettano compiti di vigilanza e controllo sull'operato dell'ente locale.
Rappresentano l'elettorato attivo coloro che fanno parte del corpo elettorale e che vengono chiamati elettori.
L'articolo 48 della Costituzione attribuisce la qualifica di elettore a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
La maggiore età, a seguito della modifica dell'articolo 2 del Codice Civile ad opera della legge 8 marzo 1975, n. 39, è stata fissata al compimento del 18° anno.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale.
Un eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.
Costituiscono l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Il territorio del Comune è suddiviso in sezioni elettorali e ad ogni sezione corrisponde una circoscrizione che comprende tutte quelle aree di circolazione o parte di esse che insistono in una zona determinata del Comune.
I cittadini residenti in una determinata circoscrizione, stabilita dall'indirizzo riportate sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione.
A chi si rivolge
Sono elettori coloro che:
- hanno la cittadinanza italiana;
- hanno raggiunto la maggiore età ad eccezione per l'elezione per il Senato della Repubblica dove l'elettore deve aver compiuto 25 anni;
- non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223
Accedere al servizio
Le iscrizioni e le cancellazioni degli elettori nelle liste elettorali vengono effettuate d'ufficio senza che sia necessaria alcuna domanda o dichiarazione da parte del cittadino.