Matrimonio / Unione Civile (pubblicazione-separazione-divorzio-riconciliazione)

Matrimonio

La sezione matrimoni reca informazioni sulle varie casistiche legate ai matrimoni

Cos'è

Prima di procedere alla celebrazione di matrimoni è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio.

 

Casi Particolari

Per le sole nubende sia italiane che straniere (matrimoni successivi al primo):
L'art. 89 C.C. prevede che siano trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del precedente coniuge o dalla data dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In caso contrario per contrarre nuove nozze è richiesta dispensa da parte del Tribunale civile, esclusi i casi in cui la sentenza di scioglimento, nullità, cessazione effetti civili sia pronunciata ai sensi dell'art. 3 n° 2 lettere B-F, Legge 1/12/1970, n° 898 (in tal caso è sufficiente fotocopia della stessa).

Minori di anni 18 italiani e stranieri:
Copia autentica del decreto del Tribunale dei minori autorizzante il matrimonio.
Il matrimonio di minori di anni 16 è vietato dalla legge

Impedimento del rapporto di parentela o affinità tra i nubendi:
Occorre copia autentica del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati nell'art. 87 C.C. (lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado).

Rifugiato politico
Coloro ai quali è stato riconosciuto lo "Status di Rifugiato Politico", dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale, documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico.

Apolide
I cittadini apolidi dovranno presentare il Decreto di apolidi rilasciato dal ministero competente.


Pubblicazione di matrimonio

Pubblicazione di matrimonio in cui almeno un nubendo deve essere residente nel comune di San Marzano sul Sarno

 

Cos'è

Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano) è necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Accedere al servizio

La richiesta della pubblicazione deve essere resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza da entrambi gli sposi personalmente o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.
Se i nubendi sono residenti in comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei comuni di residenza dei futuri sposi.
Le parti concordano con l'ufficiale di stato civile la data della stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio.

Le pubblicazioni restano esposte all'albo pretorio on line dei comuni di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi allo scopo di dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, il comune rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al parroco o ministro di culto. Il matrimonio deve essere, comunque, celebrato entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.
Requisiti richiesti
- Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di San Marzano sul Sarno;
- Aver compiuto 18 anni, oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori;
- Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.

Cosa serve
Documentazione necessaria: tutta la documentazione necessaria in possesso di una Pubblica amministrazione sarà acquisita d’ufficio.
Per le pubblicazioni di matrimonio è necessaria la seguente documentazione:
- documenti di riconoscimento in corso di validità;
- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni avviso di pubblicazione

 


Matrimonio civile

Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio

Cos'è

Documentazione richiesta:
Se cittadino italiano:
- documento di identità valido;

Se cittadino straniero:
- Passaporto valido;
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dal consolato o ambasciata del proprio stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
La firma apposta sul nulla osta dev'essere legalizzata presso la prefettura di competenza, eccetto per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968)
- Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato su modello plurilingue.
Se gli sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi scelto.

Nel giorno della celebrazione, l'ufficiale di stato civile si reca nella sede preposta per assistere o celebrare il matrimonio civile.
La cerimonia consiste nella lettura degli articoli del codice civile relativi all'istituto del matrimonio, nella formulazione della domanda di rito e, dopo l'eventuale scambio degli anelli, si procede alla lettura dell'atto di matrimonio che sarà sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante.
Per la celebrazione del matrimonio o la costituzione di unione civile è previsto un contribuito economico.

Normativa:
Codice Civile - art. 106-110 (Titolo VI)
D.P.R. 396/2000 - art. 65

 


Unione civile

Costituzione e scioglimento di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

os'è

L'unione civile è un istituto che tutela l’unione tra due persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe gli stessi diritti e doveri, in analogia con quelli che derivano dal matrimonio.

A chi si rivolge

Secondo la legge al fine di costituire un’unione civile è necessario che le due persone siano:

  • maggiorenni, devono aver compiuto almeno 18 anni
  • appartengano allo stesso sesso
  • siano capaci di intendere e di volere vale a dire che la coppia deve esprimere un consenso consapevole
  • libere di stato, vale a dire che le parti non devono essere sposate o unite civilmente con altre persone.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Accedere al servizio

Al fine di costituire un’unione civile la coppia deve farne richiesta all’Ufficiale dello Stato civile del comune scelto.

Al ricevimento della richiesta inizia l'iter precedurale che si divide in due fasi:

  • richiesta di unione formalizzata con un processo verbale avanti l’ufficiale di stato civile;
  • costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Le coppie, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’ufficio di stato civile per la formalizzazione della richiesta.

Processo verbale
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

La costituzione dell’unione
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Le parti potranno dichiarare:

  • di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni a norma dell'articolo 1 comma 13 della legge 76/2016;
  • di voler assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi, quello comune e voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

Cosa si ottiene

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione dell'atto nell’archivio dello stato civile.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex articolo 2118 del codice civile) e quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex articolo 2120 del codice civile).

Scioglimento dell'unione
Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti di sciogliere l’unione. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione.

Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di stato civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi.

Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso.

Procedure collegate all'esito

Per i matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso:

  • gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nell’archivio dello stato civile (articolo 8, comma 3, del Dpcm n.144/2016).
    Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolorare del paese di formazione dell’atto,  che dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
  • non sono trascrivibili, nell’archivio dello stato civile, le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.
Cosa serve

     -  Modello per la richiesta di costituzione unione civile

     -  copia documento di identità dei richiedenti

Costi e vincoli

Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

  • per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
  • per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile procedere alla costituzione dell’Unione Civile in Italia.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di costituzione dell'unione può essere resa dopo 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale.

Dopo tre mesi dalla dichiarazione, è possibile proporre domanda di divorzio.

Casi particolari

Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti (articolo 1, comma 4, del Dpcm n.144/2016).)

Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive (articolo 3, comma 7, del Dpcm n.144/2016)..


Scioglimento dell'unione civile

Modalità per richiedere lo scioglimento dell'unione civile

 

Cos'è

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali.
Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile.
La richiesta di scioglimento dell'unione civile può essere proposta dopo che la coppia ha manifestato (anche disgiuntamente e almeno tre mesi prima) la volontà di voler lo scioglimento dinnanzi all'ufficiale di stato civile.
Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Normativa di riferimento:
D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)


Accordo di separazione o divorzio

Accordo di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile

Cos'è

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Normativa di riferimento:
Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

 

Accedere al servizio

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune di San Marzano sul Sarno prevede questi passaggi:

  • Presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello scaricabile dal sito istituzionale;
  • Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  • A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune di San Marzano sul Sarno causale da indicare: Separazione/Divorzi in Comune.
  • Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

        - Modulo per richiesta congiunta di separazione personale dei coniugi

        - Modulo per richiesta scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio

         - Modulo per richiesta modifica delle condizioni di separazione o divorzio


Riconciliazione a seguito di separazione

Riconciliazione a seguito di separazione di coniugi che avevano contratto il matrimonio a San Marzano sul Sarno

Cos'è

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’Ufficio di Stato civile o può essere fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.
L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dichiarata dai coniugi dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile o fanno pervenire la dichiarazione tramite email o tramite PEC con documento di identità;
- l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.

Normativa di riferimento:
Art. 157 del Codice Civile
Art. 63, comma 1 lett. g) del DPR 396/2000

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