Riconoscimento cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)

Cos'è

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'articolo 1 legge 91/1992  e della circolare n. K. 28.1/1991 del Ministero dell'Interno, occorre dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano emigrato all'estero e di aver stabilito la residenza nel comune di San Marzano sul Sarno.

La discendenza può avvenire anche per via materna: la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione italiana).


A chi si rivolge

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

 


Accedere al servizio

La richiesta di riconoscimento deve essere indirizzata al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, oppure, se residente all'estero, al Consolato italiano competente e deve essere presentata ai funzionari delegati, dell’Ufficio di Stato Civile.

Cosa si ottiene

Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti, il funzionario incaricato notificherà all'interessato l'attestazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana e predisporrà la relativa trascrizione degli atti di stato civile.

Procedure collegate all'esito

L'iscrizione all'anagrafe è subordinata alla verifica di alcuni requisiti ed in particolare a quello della dimora abituale. A tal fine l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il personale addetto agli accertamenti anagrafici.

Accesso agli uffici

Si accede agli uffici previo appuntamento, da richiedere via Pec o telefono.

 

 

 

 


Cosa serve

  • Modulo istanza, soggetta all’applicazione di una marca da bollo da 16 euro.
Allegati all'istanza:
  • tutti i documenti esteri devono essere presentati in versione integrale originale, legalizzati dal Consolato italiano competente o muniti di Apostille (nel caso in cui il proprio paese abbia aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961) e tradotti in lingua italiana (la traduzione eseguita all’estero deve essere ugualmente legalizzata; la traduzione eseguita in Italia invece deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano).
  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  • atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione straniera rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui gli ascendenti sono indicati sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione straniera con data di acquisto della cittadinanza straniera ben evidenziata (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

 

Utilità

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